Copertura dei costi di installazione di impianti fotovoltaici - DM Reddito Energetico / REN
L’ 8 agosto 2023 è stato emanato, con successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale a novembre dello stesso anno, il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) cd. “DM Reddito Energetico” o “DM REN”, che ha disciplinato le modalità di funzionamento del Fondo Nazionale Reddito Energetico (da qui in poi “Fondo”), a cui sono stati destinati circa 200 milioni di euro per incentivare l’installazione di impianti fotovoltaici ad uso domestico. Il decreto ha disciplinato i requisiti degli interventi e dei soggetti beneficiari, ovvero i privati proprietari dell’impianto, nonché le modalità di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
La notizia ha assunto ulteriore rilevanza il 27 maggio 2024, quando il Fondo, la cui operatività è gestita dal Gestore Servizi Energetici (GSE) ha emanato il proprio Regolamento Attuativo, che disciplina le modalità e i requisiti per accedere all’agevolazione.
Nel dettaglio, il contributo economico è riconosciuto a copertura dei costi di installazione di impianti fotovoltaici, secondo la formula “chiavi in mano” comprensiva dei seguenti servizi per un periodo di almeno 10 anni:
- polizza assicurativa multi-rischi;
- servizio di manutenzione;
- servizio di monitoraggio delle performance dell’impianto.
Il contributo è erogato direttamente al Soggetto Realizzatore, nella persona dell’installatore dell’impianto in misura pari ai costi corrispondenti alle spese ammissibili effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e alla fornitura dei servizi aggiuntivi previsti, nella misura di € 2.000 in quota fissa e di 1.500 €/KWh in quota variabile sulla produzione, entrambi erogati in conto capitale.
Il perimetro di applicazione riguarda:
- Impianti ad uso domestico con potenza nominale compresa tra 2 KW e 6 KW;
- Soggetti beneficiari, identificati come quei soggetti che potranno usufruire dell’impianto fotovoltaico installato sull’unità immobiliare di residenza del nucleo familiare per autoconsumare l’energia elettrica prodotta e, quindi, ottenere un risparmio sulla bolletta elettrica, aventi i seguenti requisiti;
- Persone fisiche appartenenti a nuclei familiari aventi un ISEE in corso di validità (anno 2024) inferiore a 15.000,00 euro, ovvero 30.000,00 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, in relazione all’anno antecedente a quello di presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni;
- Persone fisiche titolari di diritto reale valido (proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione) sulle coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze. Non sono quindi ammessi titolari di contratti di locazione o comodato d’uso.
Dal punto di vista strettamente assicurativo, il Decreto introduce un’importante novità, che si sostanzia nell’obbligo, da parte del Soggetto Realizzatore, di stipulare cd. “polizza assicurativa multi-rischi” di durata almeno decennale dalla data di entrata in esercizio, e nella quale il beneficiario della polizza dovrà coincidere con il Soggetto Beneficiario del meccanismo REN.
La polizza potrà avere durata anche inferiore a 10 anni, purché rinnovabile per scadenze successive, fino ad assicurare la copertura assicurativa decennale.
Il costo per la stipula della polizza, per tutta la durata minima indicata, è sostenuto dal Soggetto Realizzatore ed è rimborsabile nei limiti del massimale di costo complessivo di realizzazione dell’impianto ammissibile ad agevolazione.
La polizza sottoscritta deve prevedere una copertura assicurativa contro i rischi derivanti dalla proprietà, gestione o conduzione di impianti fotovoltaici. In particolare, deve essere assicurato quanto segue:
- DANNI AI BENI: danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, presenti nelle ubicazioni assicurate;
- GUASTI MACCHINE E FENOMENO ELETTRICO: danni materiali e diretti causati da guasti e rotture di natura meccanica e/o fenomeno elettrico alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, presenti nelle ubicazioni assicurate, collaudate e in funzione;
- FURTO E RAPINA: danni materiali e diretti derivanti da furto o rapina delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi;
- EVENTI CATASTROFICI: danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da eventi naturali in genere, alluvione, inondazione, allagamento, grandine, tromba d’aria, fulminazione, incendio, terremoto (incendio, esplosione, scoppio a esso conseguente);
- PROTEZIONE DEL REDDITO (danni indiretti): perdite economiche dovute all’interruzione o diminuzione di produzione di energia elettrica;
- RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI: danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto inerente alla proprietà, conduzione o gestione a qualsiasi titolo delle cose assicurate;
- CYBER RISK: danni causati da un sinistro dovuto a un attacco informatico.
Con i seguenti requisiti minimi per quanto concerne i presidi tecnici:
- Danni diretti (guasti macchine e fenomeno elettrico (inclusa la clausola danni di serie); furto e rapina; eventi naturali in genere, alluvione, inondazione, allagamento, grandine, tromba d’aria, fulminazione, incendio) Scoperto 10% del danno indennizzabile con il massimo di € 250,00 per sinistro e per annualità assicurativa;
- Danni indiretti (perdite economiche dovute all’interruzione o diminuzione di produzione di energia elettrica per ogni causa: intervento entro il mese successivo alla segnalazione) 3 giorni dalla segnalazione del malfunzionamento;
- Somma assicurata (importo minimo ammissibile dalla copertura assicurativa) Valore pari al massimale erogabile dal GSE: 2.000 €+1.500 €/kW * Pinstallata.