L’impatto del nuovo codice della crisi d’ impresa e dell’insolvenza sulle polizze assicurative D&O

L’impatto del nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza sulle polizze assicurative D&O.

Il nuovo Codice della Crisi di impresa e dell’Insolvenza (D. Lgs. n. 14/2019) ha riformato in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali ed è inoltre intervenuto su alcune disposizioni del Codice civile in materia di doveri e responsabilità degli amministratori.

La novella in esame nasce indubbiamente dall’esigenza di favorire la pronta emersione della crisi delle imprese, al fine di evitare che un’ordinaria situazione di squilibrio economico-finanziario degeneri in un irreparabile stato di insolvenza. In buona sostanza, l’intero impianto della riforma poggia sull’assunto secondo il quale la salvaguardia e il mantenimento del valore aziendale è direttamente proporzionale alla tempestività dell’intervento risolutore.

È proprio in tale ottica che si colloca l’introduzione degli strumenti di allerta, concepiti dal legislatore come due differenti tipologie di obblighi, tanto per natura, quanto per i soggetti coinvolti.
Da un lato, la riforma impone all’imprenditore, sia esso individuale o collettivo, di dotarsi di un modello organizzativo idoneo a rilevare tempestivamente lo stato di crisi dell’impresa, nonché di assumere senza indugi tutte le misure necessarie per farvi fronte.

Dall’altro, vi è l’onere in capo agli organi di controllo – e a determinati creditori pubblici, quali l’Agenzia delle Entrate, l’Istituto Nazionale della Previdenza sociale e l’Agente della riscossione – di segnalare immediatamente l’esistenza di fondati elementi indiziari della crisi all’imprenditore, affinché quest’ultimo si adoperi per l’attuazione di un appropriato programma di risanamento. Nondimeno, nell’eventualità in cui l’organo gestorio rimanga inerte, per non essere ritenuti solidalmente responsabili delle conseguenze pregiudizievoli scaturenti dalle omissioni o azioni successivamente poste in essere dall’organo amministrativo, il collegio sindacale o i revisori contabili dovranno inviare una pronta segnalazione all’OCRI, organismo pubblico istituito presso ciascuna Camera di Commercio, che avrà l’incarico di gestire l’intera procedura di composizione della crisi, coadiuvando il debitore nella ricerca della migliore soluzione possibile per scongiurare il pericolo di futura insolvenza.

Insomma, già da questi brevi rilievi è di solare evidenza come il nuovo Codice della Crisi di impresa, non solo incrementi le ipotesi di responsabilità degli amministratori e dei sindaci per gli atti commessi nell’esercizio delle rispettive funzioni apicali, ma altresì ne anticipa il momento in una fase in cui la crisi è solo ipotetica e, dunque, allorquando il danno patrimoniale nei confronti della società o dei terzi non si è ancora effettivamente materializzato.

Alla luce di ciò, la necessità degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali e dei dirigenti aziendali di dotarsi di adeguati strumenti di protezione dei rischi a cui sono costantemente esposti ha subito una tangibile impennata. Non è certamente casuale, del resto, la recente presentazione di un emendamento al D.L. n. 324/2019 (c.d. Decreto Crescita) volto ad introdurre l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile per i membri dei consigli di amministrazione delle società di capitali.
Si tratta delle polizze D&O, prodotti assicurativi che hanno proprio la funzione di salvaguardare il patrimonio personale degli amministratori e, più in generale, dei membri degli altri organi di gestione e di controllo, nell’eventualità in cui tali soggetti siano chiamati a rispondere dei danni arrecati alla società stessa, ai creditori o a terzi a seguito dell’inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge o dallo statuto sociale.

Generalmente la garanzia offerta in tali polizze D&O è di tipo collettivo, ossia viene prestata mediante un contratto assicurativo stipulato dalla società contraente (previa delibera dell’assemblea dei soci) in favore di tutti i soggetti che ricoprono le posizioni apicali individuate in polizza, senza alcuna necessità di identificazione nominale, con la medesima società tenuta ad adempiere gli obblighi derivanti dal contratto (pagamento del premio assicurativo su tutti).  Il singolo D&O potrebbe, ad ogni modo, anche assicurare il rischio individuale, acquistando una polizza autonoma modulata sul suo specifico incarico.

Ovviamente la copertura assicurativa è esclusa per i danni patrimoniali causalmente riconducibili alla condotta dolosa delle persone assicurate così come espressamente disposto dall’art. 1900, c. 1, c.c.), mentre generalmente opera anche per le ipotesi di responsabilità dovuta a colpa grave o gravissima, salvo che una clausola contenuta nelle condizioni contrattuali espressamente lo escluda.
Per colpa grave si intende la grossolana e manifesta violazione dei doveri e degli obblighi richiesti dalla natura dell’incarico ricoperto, ossia quando si esercita la propria funzione non osservando neppure il minimo grado di ordinaria diligenza e perizia dovuta.

Ebbene, in una simile prospettiva, l’eventuale trasgressione degli obblighi di allerta da parte di sindaci e amministratori sembrerebbe integrare proprio un’ipotesi di colpa grave, in quanto il dovere di attivarsi scatta in presenza di dati oggettivi, quali l’esistenza di specifici indicatori economici  che saranno elaborati con cadenza triennale dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC)  rammostranti lo stato patologico non irreversibile dell’impresa.
Pertanto, in tutte le ipotesi di richieste di risarcimento danni avanzate nei confronti dei D&O per il loro mancato adempimento dei doveri di allerta, le polizze D&O potrebbero anche prevedere l’esclusione della copertura assicurativa, ovvero imporre il pagamento di un premio integrativo per garantirne la operatività o, ancora, disporre l’applicabilità di un’elevata franchigia.

Ciò favorirebbe l’efficacia delle nuove misure introdotte dalla riforma, la cui efficacia potrebbe essere vanificata proprio dalla mancata previsione di sanzioni nei confronti dei soggetti che la disattendano. Non solo, tale misura avrebbe l’ulteriore effetto di proteggere le Compagnie assicurative da eventuali obblighi indennitari addebitabili esclusivamente alla condotta manifestatamente negligente degli organi apicali, la cui esposizione a richieste di risarcimento danni è in forte aumento.